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Immagine del redattoreSonia Laghi

SOLAS: Cos'è il VGM e perchè è obbligatorio?






A partire dal 01/07/16 è OBBLIGATORIO fornire alle autorità portuali e alle compagnie marittime l’esatta “MASSA LORDA VERIFICATA DEL CONTAINER” (V.G.M. – VERIFIED GROSS MASS) dei container che verranno spediti per Vs. conto PRIMA DELL’ENTRATA DEGLI STESSI CONTAINER AL PORTO.


Senza tale comunicazione alle autorità competenti, non sarà autorizzato l’entrata in porto e conseguente imbarco.


Per V.G.M. si intende il peso del container composto da:

PESO NETTO DELLA MERCE CARICATA ALL’INTERNO

PESO DELL’IMBALLO DELL MERCE

TARA DEL CONTAINER (RIPORTATA SULLA PORTA DI OGNI CONTAINER)

La verifica del V.G.M. è a TOTALE RESPONSABILITA’ E CARICO DEL MITTENTE E/O CARICATORE CHE FIGURERA’ COME SHIPPER IN B/L e sono previsti 2 metodi per determinarlo:


METODO 1

Pesatura del container una volta chiuso e sigillato con strumenti regolamentari, tipo pesa pubblica o privata, con emissione di regolare bindello di pesatura da esibire assieme alla normale documentazione di esportazione. La pesa a raso “regolamentare” deve essere sottoposta a regolari controlli e in possesso di relativa omologazione rilasciata ai sensi della sottonotata normativa: - Decreto Legislativo 29/12/1992, n. 517 e ss.mm.ii.;

- Decreto Legislativo 02/02/2007, n. 22 e ss.mm.ii.;

- R.D. 12/06/1902, n. 226 e ss.mm.ii..


METODO 2

Effettuare la somma del peso merce + peso imballo o materiale di rizzaggio all’interno del container + tara del container indicata sulla porta del container stesso. Al fine di soddisfare le condizioni dal Metodo 2 il caricatore deve ottemperare ad uno dei seguenti requisiti: - conforme alla norma UNI/EN/ISO 9001 - essere un operatore certificato AEO.


In entrambi i casi, il mittente/caricatore deve fornire una dichiarazione in carta intesta (che vi alleghiamo) indicante il V.G.M. espresso in KGS. con data, timbro e firma indicando in modo leggibile il nome della persona che firma la dichiarazione.


RIBADIAMO CHE QUESTA OPERAZIONE E RELATIVA COMUNICAZIONE DEVE ESSERE EFFETTUATA AL TERMINE DEL CARICO A MAGAZZINO DEL CLIENTE E PRIMA CHE IL CONTAINER ARRIVI AL PORTO D’IMBARCO.


PRIMA CHE IL CONTAINER ENTRI IN PORTO DEVE AVER OTTENUTO L’AUTORIZZAZIONE “V.G.M.” ALTRIMENTI NON POTRA’ ESSERE IMBARCATO E TUTTE LE SPESE DERIVANTI DA UNA RITARDATA O MANCATA COMUNICAZIONE SARANNO A CARICO DEL MITTENTE / CARICATORE, CHE PER LEGGE RISULTA ESSERE L’UNICO RESPONSABILE DI QUANTO SOPRA DESCRITTO.


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